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Sez. L, Sentenza n. 2353 del 05/03/1987 (Rv. 451545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DA PARTE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL LAVORATORE AVVIATO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DA PARTE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL LAVORATORE AVVIATO - DIRITTO DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Il lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro, ai sensi della legge n. 482 del 1968, qualora ne sia rifiutata l'assunzione dall'impresa destinataria, ha diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante da tale rifiuto. La relativa quantificazione, trattandosi di responsabilità contrattuale, va effettuata ai sensi degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. con la conseguenza che da un lato essa va commisurata a tutto il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore durante l'intero periodo di inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'Obbligo di assunzione e perciò ai salari e agli stipendi il cui guadagno sarebbe stato consentito dalla Costituzione del rapporto e, dallo altro lato, non può prescindere dalla considerazione della condotta tenuta dal lavoratore medesimo, al fine di valutare adeguatamente quanta parte di tale pregiudizio costui avrebbe potuto evitare, ricercando con l'ordinanza diligenza un'altra occupazione, che si estende fino a ricomprendere ogni opportuna Azione diretta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio in conseguenza dell'inevaso Obbligo di assunzione del datore di lavoro. (Conf 313/86, mass n 443940; (Conf 465/85, mass n 438676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)