Sez. 5, Sentenza n. 570 del 08/11/2016 Cc. (dep. 05/01/2017) Rv. 268599 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Fattispecie in tema di ricettazione.
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In tema di ricettazione, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione interna in un caso nel quale il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. era stato preceduto dalla commissione in Italia di un attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refurtiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi stata portata a compimento la programmata ricettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)