Sez. 3, Sentenza n. 27039 del 22/04/2010 Ud. (dep. 13/07/2010) Rv. 248054 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza di condanna alla pena dell'ammenda - Contravvenzione oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen. - Concessione d'ufficio della sospensione condizionale - Interesse a ricorrere - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma, primo, lett. a), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Fattispecie di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in cui la Corte ha precisato che l'iscrizione si risolve per l'imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95 CORTE COST. PENDENTE, DPR 14/11/2002 num. 313 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)