Sez. 1, Sentenza n. 40577 del 25/09/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287143-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione sull'esito della prova - Inosservanza della prescrizione di adoperarsi in favore delle persone offese - Giudizio negativo - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio negativo finale circa l'esito della prova può fondarsi anche sulla mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, ord. pen., di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, anche mediante comportamenti di solidarietà morale e civile non economicamente apprezzabili, potendo assumere rilievo, in tale ipotesi, l'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare detta prescrizione senza insopportabile sacrificio.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)