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Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 21/11/2012 Cc. (dep. 17/01/2013) Rv. 254235 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Obbligazione risarcitoria - Correlazione con le condizioni economiche del condannato - Necessità - Subordinazione all'integrale risarcimento del danno - Illegittimità.
Stato
decisa il 2012-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254235-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la previsione che l'obbligazione risarcitoria possa essere imposta "in quanto compatibile", ne determina implicitamente la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell'incondizionato obbligo di risarcimento integrale del danno.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)