Sez. 1, Sentenza n. 11923 del 21/11/2018 Cc. (dep. 18/03/2019) Rv. 275171 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova ai servizi sociali condizionato - Obbligazione risarcitoria - Correlazione con le condizioni economiche del condannato - Necessità - Previsione di automatica caducazione della misura alternativa in caso di inadempimento - Illegittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del reo, subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)