Sez. 1, Sentenza n. 39759 del 28/09/2005 Cc. (dep. 31/10/2005) Rv. 232683 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Inadempimento dell'obbligo risarcitorio in favore della vittima - Mancato espresso richiamo all'adempimento da parte del servizio sociale - Scusabilità dell'inadempimento - Esclusione - Sufficienza ai fini della valutazione negativa della prova - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non costituisce valida giustificazione della violazione dell'obbligo di risarcire il danno causato alla vittima il fatto che il servizio sociale non abbia specificamente richiamato il condannato affidatogli in prova all'adempimento di tale obbligo, sicché il tribunale di sorveglianza, per valutare positivamente l'esito della prova, deve accertare quali altri comportamenti di solidarietà morale e civile, anche non economicamente apprezzabili, il condannato abbia posto in essere per alleviare le sofferenze della vittima.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)