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Sez. U, Sentenza n. 2567 del 19/04/1984 (Rv. 434581 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - NATURA - PECULIARITÀ - CONSEGUENZE - FACOLTÀ DELLA P.A. DI LIBERARSI DAL VINCOLO CONTRATTUALE - EFFETTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434581-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - NATURA - PECULIARITÀ - CONSEGUENZE - FACOLTÀ DELLA P.A. DI LIBERARSI DAL VINCOLO CONTRATTUALE - EFFETTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE.*

Le convenzioni di lottizzazione di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 costituiscono contratti di natura peculiare, in considerazione del loro inserirsi nell'ambito del procedimento amministrativo concludentesi con l'approvazione del piano di lottizzazione ed il rilascio delle relative licenze (ora concessioni) edilizie, i quali lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potestà pubblicistica del comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica, ivi compresa, pertanto, alla stregua di esigenze sopravvenute, ovvero di nuovi criteri di valutazione ritenuti più rispondenti al perseguimento del pubblico interesse, la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale. Qualora tale facoltà venga esercitata, le posizioni di diritto soggettivo del privato contraente, costituite con il contratto, restano degradate a meri interessi legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo, mentre l'Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario è esperibile solo se ed in quanto venga dichiarata la illegittimità dei provvedimenti dell'ente territoriale nella competente Sede giurisdizionale, con conseguente reviviscenza di dette posizioni di diritto soggettivo (salva restando la possibilità di adire il giudice ordinario, in caso di riconoscimento della legittimità di quei provvedimenti, per sottrarsi ad ulteriori adempimenti di obblighi contrattuali, o per far valere pretese fondate sul pregresso adempimento degli obblighi stessi, anche sotto il profilo della ripetizione d'indebito o dello arricchimento senza causa). (V 2433/83, mass n 427300; (V 4833/80, mass n 408658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)