Sez. U, Sentenza n. 2433 del 06/04/1983 (Rv. 427300 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE - SUCCESSIVO RIFIUTO DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ANNULLAMENTO DA PARTE DI DETTO GIUDICE DEL DINIEGO DEL COMUNE PER CONTRARIETÀ ALLA CONVENZIONE - AZIONE RISARCITORIA DAVANTI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'ISTANZA DI LICENZA O CONCESSIONE - AZIONE RISARCITORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE - SUCCESSIVO RIFIUTO DELLA LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ANNULLAMENTO DA PARTE DI DETTO GIUDICE DEL DINIEGO DEL COMUNE PER CONTRARIETÀ ALLA CONVENZIONE - AZIONE RISARCITORIA DAVANTI ALL'A.G.O. - ESPERIBILITÀ - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'ISTANZA DI LICENZA O CONCESSIONE - AZIONE RISARCITORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Le cosiddette convenzioni di lottizzazione, ancorché vincolanti pure nei confronti del comune, non privano quest'ultimo del potere di rifiutare la licenza o concessione edilizia, nonostante l'impegno assunto con detta convenzione, ove tale rifiuto derivi dall'Esercizio del potere autoritativo di revocare o modificare il piano o lo strumento urbanistico primario, in relazione a nuove valutazioni od esigenze sopravvenute, ovvero di effettuare scelte discrezionali in relazione ad interessi pubblici (di igiene, estetica, funzionalità, ecc.) non coinvolti dai patti della convenzione stessa e dai criteri edificatori con essi stabiliti. Pertanto, a fronte di tale rifiuto, la posizione del privato ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo, tutelabile con Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, solo quando il giudice amministrativo annulli il diniego del comune in considerazione della sua contrarietà con i criteri stabiliti dalla convenzione, sicché il diniego stesso venga a configurare non semplicemente un atto illegittimo, ma un comportamento illecito contrario agli obblighi contrattualmente assunti. Da tanto consegue che deve escludersi l'esperibilità della suddetta Azione risarcitoria quando il giudice amministrativo si sia limitato a dichiarare l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sulla istanza di licenza e concessione, per mera inosservanza dell'Obbligo di provvedere, ferma restando la sua facoltà di provvedere in senso favorevole o sfavorevole. (V 3541/82; (V 4833/80, mass n 408658; (V 5817/78, mass n 395643).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 45, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)