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Sez. 2 - , Sentenza n. 2963 del 09/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021) Rv. 280519 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Impugnazione proposta dall'imputato - Esclusione di qualsiasi pregiudizio, per la parte civile, dall'eventuale accoglimento, rigetto o inammissibilità del ricorso - Diritto della parte civile alla rifusione delle spese processuali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280519-01

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)