diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015 Ud. (dep. 04/05/2015) Rv. 263791 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Impugnazione proposta dall'imputato - Esclusione di qualsiasi pregiudizio, per la parte civile, dall'eventuale accoglimento - Rigetto o inammissibilità del ricorso - Diritto della parte civile alla rifusione delle spese processuali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263791-01

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità nel giudizio di appello della richiesta di applicazione dell'istituto della messa alla prova e il computo della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Cod. Strada Nuovo art. 168 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)