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Sez. U, Sentenza n. 14274 del 04/10/2002 (Rv. 557774 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Accertamento di credito del ricorrente da parte delle commissioni tributarie - Domande conseguenti per interessi e rivalutazione - Devoluzione alle stesse commissioni - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557774-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartiene alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, ma altresì la cognizione della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto e considerata l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle (art. 30, secondo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 7, terzo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) che, fino all'entrata in vigore dell'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (successivamente riformato dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), riservavano, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti diritti patrimoniali consequenziali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)