Sez. U, Sentenza n. 11483 del 21/12/1996 (Rv. 501507 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tributi indicati dall'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972 - Giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie - Ambito - Questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria e di quella di rimborso di tributi indebitamente pagati - Obbligazione di corresponsione degli interessi e domanda di risarcimento del danno per svalutazione monetaria - Estensione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Con riguardo ai tributi contemplati dall'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972 - rispetto ai quali le Commissioni tributarie hanno competenza giurisdizionale esclusiva relativamente a tutte le questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria e dell'obbligazione di rimborso di tributi indebitamente pagati - appartengono alla cognizione di detti organi giudiziari non solo le controversie concernenti l'obbligazione principale e quella di corresponsione degli interessi (di natura strettamente accessoria e disciplinata da speciali norme tributarie, tra cui l'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di ritardato rimborso di imposte dirette)ma anche la domanda di risarcimento del danno per svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento, rilevata, peraltro, l'inesistenza, tra le norme disciplinanti la giurisdizione di tali Commissioni, di una disposizione analoga a quelle dell'art. 30 R.D. n. 1054 del 1924 e 7, comma terzo, legge n. 1034 del 1971 che riservano al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti "diritti patrimoniali consequenziali" (alla pronunzia di illegittimità dell'atto amministrativo, emessa dal giudice amministrativo in materie rientranti nella sua giurisdizione esclusiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)