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Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 27/11/1975 (Rv. 378234 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI D'ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - FATTO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA TEMPESTIVA RISERVA - SUSSISTENZA - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1975-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378234-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI D'ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - FATTO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ONERE DELLA TEMPESTIVA RISERVA - SUSSISTENZA - FORME E TERMINI.*

La sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione non rientra tra i cosiddetti fatti continuativi, per i quali e consentito derogare all'Onere della tempestiva riserva nell'appalto di opere pubbliche, in quanto, al momento della ripresa dei lavori l'impresa appaltatrice, adottando il parametro della media diligenza e della buona fede, e in grado di percepire e denunziare una situazione ormai esaurita, generatrice di un pregiudizio ontologicamente apprezzabile e gia realizzatosi, nonche di definire contemporaneamente, o a breve scadenza successiva, il pregiudizio medesimo in una somma determinata. In tal caso, quindi, la riserva generica deve essere formulata nel verbale di ripresa dei lavori, e quella in tale Sede espressa deve essere riprodotta ed esplicata, a pena di decadenza, nel registro di contabilita presentato e sottoscritto ai fini dell'emissione ed approvazione dello stato di avanzamento immediatamente successivo, per modo che le pretese dell'impresa appaltatrice correlate al pregiudizio derivatole dalla sospensione dei lavori, qualora tali prescrizioni non siano state osservate, debbono considerarsi precluse per l'intervenuta decadenza conseguente all'intempestivita delle riserve. (V 1960/72, mass n 359067).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)