Sez. 1, Sentenza n. 4430 del 17/10/1977 (Rv. 388019 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CONSEGUENTI PREGIUDIZI ED ONERI SUBITI DALL'APPALTATORE - RICONOSCIBILITA DI INDENNIZZI O MAGGIORI COMPENSI - CONDIZIONI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - CONSEGUENTI PREGIUDIZI ED ONERI SUBITI DALL'APPALTATORE - RICONOSCIBILITA DI INDENNIZZI O MAGGIORI COMPENSI - CONDIZIONI.*
In tema di appalto di opere pubbliche, gli eventuali pregiudizi ed oneri che l'appaltatore venga a subire, per effetto di sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione appaltante, sono riscontrabili ed identificabili, da parte dell'appaltatore medesimo, al momento in cui venga a cessare detta sospensione. Ne consegue che la riconoscibilita di indennizzi o maggiori compensi, in relazione all'indicata sospensione, postula che l'appaltatore ne abbia fatto espressa riserva in Sede di verbale di ripresa dei lavori. (V 3958/75, mass n 378234; (V 1960/72, mass n 359067).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)