Sez. 1, Sentenza n. 3167 del 14/05/1981 (Rv. 413737 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISERVA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEL VERBALE DI RIPRESA ANZICHE IN QUELLO DI SOSPENSIONE - TEMPESTIVITA - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISERVA DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEL VERBALE DI RIPRESA ANZICHE IN QUELLO DI SOSPENSIONE - TEMPESTIVITA - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di tempestivita o meno della riserva di risarcimento dei danni dell'appaltatore di opera pubblica, nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, anziche in quello che dispone la sospensione, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a detta protrazione, poiche, in tal caso, la Rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore e accertabile al momento della ripresa dei lavori. (V 2097/80, mass n 405746; (V 8/76, mass n 378618; (V 3958/75, mass n 378234; (V 2841/75, mass n 376864).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)