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Sez. L, Sentenza n. 4317 del 02/07/1981 (Rv. 415001 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE- PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITA LAVORATIVA DA INFORTUNIO - INDISPONIBILITA - PRESCRIZIONE - ASSOGGETTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415001-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE- PRESCRIZIONE - DIRITTO ALLA RENDITA PER INABILITA LAVORATIVA DA INFORTUNIO - INDISPONIBILITA - PRESCRIZIONE - ASSOGGETTABILITA - ESCLUSIONE.*

Il diritto alla rendita per inabilita lavorativa da infortunio, inteso nella sua configurazione unitaria, indipendentemente dalle singole prestazioni periodiche che ne costituiscono l'oggetto, e rivolto alla attuazione di finalita alimentari di interesse generale e dichiarato non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile (art 110 DPR 30 giugno 1965, n 1124). Trattasi, pertanto, di un diritto indisponibile che, in quanto tale, non e soggetto a prescrizione, ai sensi dello art 2934, secondo comma cod civ. (Conf 2197/78, mass n 391586; (Conf 517/66, mass n 321030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)