Sez. 5, Sentenza n. 9831 del 15/12/2015 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 267565 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Rinuncia all'impugnazione fondata su nuovi elementi di fatto non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso - Assenza di colpa - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La rinuncia all'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)