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Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 22/02/2024 Cc. (dep. 16/04/2024) Rv. 286244-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di inammissibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286244-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)