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Sez. 5, Sentenza n. 39521 del 04/07/2018 Cc. (dep. 03/09/2018) Rv. 273882 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile perchè venuto meno l'interesse a discuterlo - Causa non imputabile al ricorrente - Condanna al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione - Condanna solo al pagamento delle spese processuali.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273882-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)