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Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 25/06/2003 (Rv. 564559 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564559-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., accolgono o rigettano l'istanza di sospensione del processo esecutivo in pendenza della opposizione alla esecuzione ed i provvedimenti indilazionabili che il giudice dell'esecuzione può adottare nel caso di opposizione agli atti esecutivi, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. perché sono modificabili e revocabili da parte dello stesso giudice che li ha emessi, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., e comunque sono impugnabili, in presenza dei necessari presupposti, con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)