Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 25/06/2003 (Rv. 564559 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., accolgono o rigettano l'istanza di sospensione del processo esecutivo in pendenza della opposizione alla esecuzione ed i provvedimenti indilazionabili che il giudice dell'esecuzione può adottare nel caso di opposizione agli atti esecutivi, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. perché sono modificabili e revocabili da parte dello stesso giudice che li ha emessi, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., e comunque sono impugnabili, in presenza dei necessari presupposti, con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)