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Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008 (Rv. 604629 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Opposizioni in materia esecutiva - Provvedimenti di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione - Natura di atti esecutivi - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
Stato
decisa il 2008-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604629-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Le ordinanze che decidono sulle istanze di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. (in relazione a formulate opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) ovvero di emanazione di provvedimenti indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ. (in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) integrano provvedimenti aventi funzione ordinatoria del processo esecutivo e, producendo effetto o negando il richiesto effetto in via temporanea e provvisoria sulla situazione dell'esecutato in ordine al bene oggetto dell'esecuzione e sull' "iter" di esercizio dell'azione esecutiva diretta al concreto soddisfacimento del diritto dell'esecutante, vanno qualificati come atti esecutivi avverso i quali è proponibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., restando invece inammissibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)