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Sez. 2, Sentenza n. 3039 del 25/05/1979 (Rv. 399394 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DI NORME DIVERSE SULLE DISTANZE - DIRITTO DEI VICINI ALLA RELATIVA OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399394-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DI NORME DIVERSE SULLE DISTANZE - DIRITTO DEI VICINI ALLA RELATIVA OSSERVANZA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 10 della legge 6 agosto 1967 n 765, l'entrata in vigore di nuove Disposizioni urbanistiche non comporta la decadenza della licenza in contrasto con la nuova disciplina se i lavori relativi siano stati iniziati (sondaggi, sbancamenti, fondazioni, eccetera) e vengano completati entro tre anni; diversamente, i vicini, in quanto terzi, con l'entrata in vigore di norme diverse sulle distanze, acquistano immediatamente il diritto all'osservanza delle medesime, purche la nuova costruzione, anche se non completa di rifiniture, non abbia raggiunto uno sviluppo tale da fare ritenere consolidate le distanze precedentemente previste. (V 5229/77, mass n 388874).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)