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Sez. 5, Sentenza n. 3313 del 20/01/2000 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215579 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Rinvio del dibattimento - Richiesta dell'avvocato. A mezzo fax - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215579-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

In tema di notificazioni per i privati e i difensori non v'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria. L'art. 150 cod. proc. pen., che contempla l'uso di forme particolari, quali il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene. Ne deriva che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)