Sez. 5, Sentenza n. 38968 del 11/10/2005 Ud. (dep. 24/10/2005) Rv. 232555 - 01
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - memorie e richieste delle parti | Impedimento dell'imputato, documentato da certificazione medica e comunicato a mezzo fax - Ammissibilità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - memorie e richieste delle parti
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza - giustificata da impedimento dell'imputato per malattia, documentata da certificazione medica - tempestivamente proposta a mezzo fax, in quanto in relazione alle comunicazioni e alle notificazioni dei privati e dei difensori si applica la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax può essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 cod. proc. pen., solo dai funzionari di cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)