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Sez. L, Sentenza n. 3323 del 05/07/1978 (Rv. 392753 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITA DI LAVORO NON RIENTRANTE TRA QUELLE A CARATTERE STAGIONALE EX DPR N 1525 DEL 1962 - CONSEGUENZE - DURATA INDETERMINATA DEL RAPPORTO - CICLICA PRESTAZIONE PER PIU ANNI - UNICITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - PERIODI DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392753-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITA DI LAVORO NON RIENTRANTE TRA QUELLE A CARATTERE STAGIONALE EX DPR N 1525 DEL 1962 - CONSEGUENZE - DURATA INDETERMINATA DEL RAPPORTO - CICLICA PRESTAZIONE PER PIU ANNI - UNICITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - PERIODI DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA - COMPUTABILITA.*

Quando un'attivita di lavoro (nella specie: vetraria) non rientri tra quelle a carattere stagionale, elencate dal DPR 7 ottobre 1963 n 1525, il relativo contratto a termine, stipulato fuori dei casi consentiti a termine della legge n 230 del 1962, deve considerarsi a tempo indeterminato e la sua ciclica prestazione per piu anni, in Mancanza di un'idonea causa di cessazione, si configura come unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in cui vanno ricompresi anche i periodi di mancata prestazione lavorativa, ma di permanenza del vincolo giuridico del lavoratore, con la conseguenza che la indennita di anzianita deve essere calcolata in relazione a tale unico rapporto di lavoro nella interezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)