Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 05/07/1985 (Rv. 441586 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - REQUISITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - REQUISITI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo, l'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979, modificando gli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978 - per i quali era sufficiente a legittimare il recesso stesso l'intenzione del locatore di destinare l'immobile ad una delle attività indicate dall'art. 27 della medesima legge - richiede non la mera manifestazione d'un intendimento sulla base di apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, bensì la sussistenza del requisito della necessità che, pur scevra da elementi di drammaticità e di urgenza, deve essere fondata e dimostrata in base ad una situazione che concretamente la giustifichi. (Conf 4768/84, mass n 436675; (Conf 3466/83, mass n 428345; (Conf 6722/82, mass n 424359; (Conf 4194/82, mass n 422165; (Conf 1662/82, mass n 419495).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)