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Sez. 3, Sentenza n. 6820 del 13/05/2002 (Rv. 554357 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Con credito da accertarsi in separato giudizio in corso - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di pendenza di giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554357-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che possa farsi luogo alla compensazione con il controcredito del debitore di restituzione di una somma, pagata al creditore in forza di sentenza di condanna in grado di appello cassata con rinvio, non essendo ancora definito il giudizio di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)