Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 16/02/1993 (Rv. 480923 - 01)
Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Polizia e protezione delle telecomunicazioni | Emissioni radio - Compromissione del funzionamento dei servizi di radionavigazione - Pena pecuniaria ex art. 3 della legge n. 110 del 1983 - Applicazione - Audizione dell'interessato - Dovere - Inosservanza - Conseguenze - Audizione dell'interessato nella fase di accertamento dell'illecito amministrativo - Irrilevanza.
Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Polizia e protezione delle telecomunicazioni
Nel caso di emissioni radio che compromettono il funzionamento dei servizi di radionavigazione, per l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge 8 aprile 1983 n. 110 vanno osservate le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che l'inosservanza da parte dell'Amministrazione del dovere di audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, posto dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e finalizzato a stabilire se sussistono tutti gli elementi dello illecito amministrativo, costituisce un vizio del procedimento che comporta la illegittimità , per violazione di legge, della ordinanza-ingiunzione, a nulla rilevando che l'incolpato, a norma dell'art. 3 della legge n. 110 del 1983, sia stato sentito nella fase di accertamento, al diverso fine di stabilire se si siano realmente verificate le interferenze vietate, trattandosi di adempimento che hanno diversa funzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/04/1983 num. 110 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)