Sez. L, Sentenza n. 10660 del 12/10/1995 (Rv. 494217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Ricorso con procura priva della prova del potere rappresentativo - Inammissibilità - Produzione di documenti probatori della "legitimatio ad processum" insieme con la presentazione delle note di udienza - Divieto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
Il ricorso per cassazione di una società per azioni proposto in forza di procura rilasciata da soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e senza che sia dimostrata e provata la sussistenza del potere rappresentativo è inammissibile, e tale inammissibilità - la quale è rilevabile anche d'ufficio - non è esclusa dalla produzione di documenti (relativi alla prova della "legitimatio ad processum") attuata con la presentazione di note ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ., attesa l'assorbente considerazione che la produzione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso può avvenire fino all'udienza di discussione, purché prima della relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)