Sez. 5, Sentenza n. 46182 del 12/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 231167 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Sentenza dichiarativa di fallimento - Elemento costitutivo del reato - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
La sentenza dichiarativa di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o, comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente. Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e, quindi, nella specie, dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)