Sez. 5, Sentenza n. 43076 del 18/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007) Rv. 237547 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Verifica da parte del giudice penale - Necessità - Soggetto qualificabile, in base a normativa sopravvenuta, come piccolo imprenditore - Fallimento dichiarato in base alla normativa previgente, in applicazione della disciplina transitoria - Validità anche ai fini del giudizio penale - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, per cui spetta al giudice penale il potere - dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 1 del cit. D.Lgs. n. 5 del 2006 ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2006 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)