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Sez. 1, Sentenza n. 15095 del 16/07/2005 (Rv. 582630 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Evento interruttivo relativo ad una parte - Interruzione dell'intero procedimento.
Stato
decisa il 2005-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582630-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva, ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite, opera rispetto all'intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite, per cui, non essendo ammissibile un'interruzione parziale, non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio, al fine di escludere l'effetto interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all'interruzione. Solo quando venga, anche implicitamente, disposta la separazione delle cause è possibile, infatti, evitare che l'effetto interruttivo investa tutte le parti del "simultaneus processus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)