Sez. 3, Sentenza n. 12451 del 15/03/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 235155 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Prodotti non fabbricati in Italia - Olio d'oliva prodotto con olive raccolte e lavorate all'estero recante sulle confezioni l'indicazione dell'origine italiana del prodotto - Reato di vendita di prodotti con segni mendaci - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di olio d'oliva prodotto con olive raccolte e trasformate all'estero in confezioni indicanti l'origine italiana del prodotto. (Nella specie, la Corte ha precisato che le disposizioni del codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE 2913 del 1992 hanno ambito applicativo diverso da quello della fattispecie di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 limitandosi a stabilire i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e che, quindi, non rileva per la sussistenza del reato la circostanza che la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario e olio di oliva extra vergine comunitario sia autorizzata dall'allegato 74 al codice doganale comunitario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 23, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 24, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 1 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)