Sez. U, Sentenza n. 4630 del 07/05/1998 (Rv. 515206 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Diritto di difesa dell'incolpato - Fase amministrativa davanti al consiglio dell'ordine professionale locale - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria, il diritto di difesa dell'incolpato deve essere assicurato anche nella fase amministrativa davanti al consiglio dell'ordine professionale locale (con conseguente disapplicazione, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 45, comma terzo, d.P.R. n. 221 del 1950 per il quale non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici), tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale e quindi implica non soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)