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Sez. L, Sentenza n. 5816 del 16/03/2006 (Rv. 587705 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Termine per riassunzione - Natura - Perentorietà - Sussistenza - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587705-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

Il termine di sei mesi - che ha carattere perentorio - per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti costituite decorre - anche in virtù dei principi espressi con le sentenze di rigetto nn. 136 del 1992 e 252 del 2005 delle relative questioni di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale - dal giorno dell'emissione (su richiesta del difensore che denunzia l'evento) dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione in caso di relativa lettura in udienza alla presenza del procuratore della parte interessata alla riassunzione o, in difetto di tale lettura, dal giorno in cui la detta parte sia altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale (come nel caso in cui sia acquisita a seguito di comunicazione di cancelleria), della pronunzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)