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Sez. 5, Sentenza n. 27208 del 20/12/2006 (Rv. 594553 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Cessione di beni - Riconducibilità all'esercizio dell'impresa - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di vendita di mobili di antiquariato.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594553-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, l'accertamento in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene ad un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, era stato accertato che il contribuente, dopo aver acquistato mobili di antiquariato per un rilevante controvalore, li aveva rivenduti senza tenere le prescritte scritture e senza adempiere gli obblighi di dichiarazione: la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva dedotto l'esistenza del requisito della professionalità e dell'abitualità dell'attività in base alla rilevanza dell'investimento compiuto mediante l'acquisto dei mobili, alla pluralità degli acquirenti ed alla circostanza che il contribuente non era stato in grado di identificarli).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)