Sez. L, Sentenza n. 4923 del 16/07/1983 (Rv. 429814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA RISPETTO ALL'ART. 1464 COD. CIV. - MORBILITÀ DISCONTINUA - INCLUSIONE - VALUTAZIONE RELATIVA - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI ASSENZA E DELL'ARCO DI TEMPO RELATIVO ALLA DISCONTINUITÀ DELLE MALATTIE - INTERVENTO INTEGRATIVO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - PREVALENZA RISPETTO ALL'ART. 1464 COD. CIV. - MORBILITÀ DISCONTINUA - INCLUSIONE - VALUTAZIONE RELATIVA - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI ASSENZA E DELL'ARCO DI TEMPO RELATIVO ALLA DISCONTINUITÀ DELLE MALATTIE - INTERVENTO INTEGRATIVO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La specifica disciplina di cui all'art. 2110 cod. civ., che ha carattere prevalente rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1464 cod. civ.), si applica anche al caso della cosiddetta morbilità discontinua, la cui valutazione richiede - ai fini di un adeguato contemperamento del diritto alla salute del lavoratore, costituzionalmente garantito (artt. 32 e 38), e delle oggettive esigenze dell'impresa - l'individuazione di due distinti termini, ossia di quello del periodo di assenza (somma della durata delle singole astensioni dal lavoro) e di quello, più ampio, entro il quale questa può verificarsi senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro, con l'Obbligo del giudice del merito di svolgere al riguardo, ove occorra, un intervento integrativo della disciplina collettiva, costituente la fonte tipica naturale di regolamento dell'indicata morbilità, attraverso lo strumento dell'equità, secondo la previsione del citato art. 2110, e ciò pure in presenza di un sostanziale vuoto di detta disciplina. (V 1186/83, mass n 425973; (V 6747/82, mass n 424374).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)