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Sez. L, Sentenza n. 1186 del 16/02/1983 (Rv. 425973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. ED ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RAPPORTO - CARATTERE PREVALENTE DELLA PRIMA - AMBITO RELATIVO DI APPLICAZIONE - MORBILITÀ DISCONTINUA - RILEVANZA - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - PRESUPPOSTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. ED ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RAPPORTO - CARATTERE PREVALENTE DELLA PRIMA - AMBITO RELATIVO DI APPLICAZIONE - MORBILITÀ DISCONTINUA - RILEVANZA - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - PRESUPPOSTI - CRITERI.*

La specifica disciplina prevista dall'art. 2110 cod. civ. - che ha carattere prevalente sia rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, secondo la previsione dell'art. 1464 cod. civ., sia rispetto al disposto dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - si applica non solo al caso della malattia unica ma, alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 32 e 38) in tema di diritto alla salute, anche a quello della cosiddetta morbilità discontinua, con riguardo al quale, la Determinazione - secondo la disciplina collettiva o, alla occorrenza, secondo il criterio dell'equità - del cosiddetto periodo di comporto esige necessariamente la previsione di due termini distinti, quali il periodo di assenza (ossia la somma delle singole astensioni) e l'arco temporale entro cui questa può verificarsi senza pregiudizio per la conservazione del posto. (V 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394910).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)