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Sez. L, Sentenza n. 6747 del 09/12/1982 (Rv. 424374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - MENSILITÀ DISCONTINUA - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - MENSILITÀ DISCONTINUA - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA COLLETTIVA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La C.d. morbilità discontinua del lavoratore - caratterizzata, cioè, dalla sussistenza di una medesima malattia, con un decorso intervallato da periodi di svolgimento delle prestazioni lavorative, o da malattie di diversa natura insorte in differenti momenti- va ricondotta anch'essa alla disciplina dell'art. 2110 cod. civ., che garantisce al lavoratore medesimo la conservazione del posto per un determinato tempo, con conseguente divieto, per il datore di lavoro, di licenziarlo. L'interpretazione della disciplina collettiva ai fini della Determinazione dello spazio temporale anzidetto (in cui rientra, salva deliberata previsione contraria, anche il comporto discontinuo, che esige l'individuazione del periodo di assenza risultante dalla somma delle singole astensioni dal lavoro e del periodo massimo entro il quale queste possono verificarsi senza pregiudizio per il lavoratore), è riservata al giudice del merito, che deve provvedervi anche in via integrativa con lo strumento dell'equità, ed è incensurabile in Sede di legittimità, se aderente alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (V 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394510; (V 2835/77, mass n 386446).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)