Sez. 1, Sentenza n. 8002 del 08/08/1990 (Rv. 468671 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE CAMBIARIA - GIRATARIO - AZIONE CAUSALE CONTRO IL GIRANTE PRIMO PRENDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE CAMBIARIA - GIRATARIO - AZIONE CAUSALE CONTRO IL GIRANTE PRIMO PRENDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge cambiaria il giratario di una cambiale che abbia, per propria inattività, lasciato prescrivere l'Azione cambiaria non può esperire l'Azione causale contro il girante, ancorché primo prenditore, in considerazione del pregiudizio che quest'ultimo subirebbe nel ricevere in restituzione un titolo inidoneo all'Esercizio dell'Azione cambiaria diretta contro l'emittente, che gli sarebbe altrimenti spettata. (Conf 275/85, mass n 438499; (Conf 3221/84, mass n 435262; (Conf 2404/79, mass n 398706; (Conf 4121/76, mass n 382775; (Conf 3857/76, mass n 382775).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)