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Sez. 5, Sentenza n. 4293 del 13/11/2002 Ud. (dep. 30/01/2003) Rv. 224274 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | SCambio elettorale politico-mafioso - Appoggio elettorale fornito dall'associazione a un candidato - Controllo del consenso e dei flussi elettorali - Necessità del conseguimento dello scopo - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224274-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)