Sez. 6, Sentenza n. 43107 del 09/11/2011 Ud. (dep. 22/11/2011) Rv. 251370 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Configurabilità del reato di scambio elettorale politico - Mafioso - Condizioni - Elementi differenziali rispetto al reato di associazione mafiosa - Indicazione - Conseguenze - Concorso - Possibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)