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Sez. 3, Sentenza n. 4150 del 16/06/1983 (Rv. 429103 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROVA DEL PREGIUDIZIO RISENTITO - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429103-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - PROVA DEL PREGIUDIZIO RISENTITO - ONERE DEL CREDITORE.*

In tema di inadempimento di obbligazione pecuniaria, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, di per sè, un risarcimento automatico, sotto il profilo del danno emergente, che possa tradursi in una rivalutazione della somma dovuta, occorrendo, invece, ai fini di tale rivalutazione, che il creditore alleghi e dimostri con qualsiasi mezzo di prova, anche se limitandosi ad elementi indiziari, il pregiudizio patrimoniale da lui in concreto risentito. (Conf 1381/83, mass n 426198; (Conf 1377/83, mass n 426191; (Conf 1818/82, mass n 419661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)