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Sez. 5, Sentenza n. 35931 del 15/07/2010 Cc. (dep. 06/10/2010) Rv. 248417 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per violazione del termine di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. - Reiterazione della misura prima che sia esecutivo il precedente provvedimento di liberazione - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248417-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, qualora si determini l'inefficacia della misura, ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per il superamento dei termini previsti dal comma nono, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misura cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in esecuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola della preclusione processuale, in forza del principio del "ne bis in idem", opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l'inefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente formali, salva l'ipotesi di cui all'art. 302, comma primo, cod., proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura "previo interrogatorio", da intendersi effettuato in stato di libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)