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Sez. L, Sentenza n. 5322 del 30/08/1986 (Rv. 447885 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI COMUNALI - UTILIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NOTIFICHE PRESSO L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTI TRA IL MESSO E COMUNE - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447885-01

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI COMUNALI - UTILIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NOTIFICHE PRESSO L'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTI TRA IL MESSO E COMUNE - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*

Ove il comune non si avvalga di messi comunali per l'espletamento del servizio notifiche presso l'ufficio di conciliazione, la qualificazione del rapporto che restando esclusa la configurazione di un rapporto di pubblico impiego si venga ad instaurare tra il messo di conciliazione ed il comune stesso va individuato non alla stregua dell'incidenza dell'Onere finanziario del comune atteso che anche alla stregua della legge 24 febbraio 1971 n. 93 sussiste un Obbligo del comune per il pagamento del relativo compenso pure per i detti messi non dipendenti comunali, bensì sulla base delle condizioni effettive di svolgimento del rapporto medesimo; deve quindi ritenersi sussistere un rapporto di lavoro autonomo allorché l'attività del messo sia limitata al compimento di singoli Atti e alla modesta attività accessoria di registrazione degli stessi; è invece identificabile un rapporto di lavoro subordinato allorché il messo risulti assoggettato al potere direttivo del comune, che con ordini di servizio ne vincoli l'attività sia svolta all'esterno che prestata in ufficio. (V 1747/85, mass n 439701; (V 5925/82, mass n 423684).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)