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Sez. U, Sentenza n. 4359 del 27/07/1985 (Rv. 441829 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CREDITI DI LAVORO DEL DIPENDENTE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA, SECONDO CRITERI DI CALCOLO AUTOMATICO, OVVERO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE UN DIVERSO RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE OVVERO IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441829-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - CREDITI DI LAVORO DEL DIPENDENTE - DOMANDA DIRETTA AL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA, SECONDO CRITERI DI CALCOLO AUTOMATICO, OVVERO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE UN DIVERSO RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE OVVERO IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

In tema di pubblico impiego, la domanda del dipendente, rivolta a conseguire, su crediti di lavoro, gli interessi corrispettivi nella misura legale, o la rivalutazione monetaria secondo i criteri di calcolo automatico fissati dall'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di prestazioni accessorie che derivano direttamente dalla legge, per effetto della mera inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi scaturenti dal rapporto di impiego, e che, quindi, trovano titolo immediato nel rapporto stesso. Esula invece da tale giurisdizione esclusiva, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, la domanda, con la quale il pubblico dipendente, in relazione al mancato soddisfacimento di detti crediti, chieda gli interessi moratori, od un risarcimento, per svalutazione monetaria o per altra ragione, diverso o superiore rispetto a quello indicato, deducendo uno specifico comportamento dilatorio della amministrazione esorbitante dal puro e semplice ritardo nel mandato di spesa, atteso che, in questa ipotesi, la controversia investe diritti patrimoniali conseguenziali, non ricollegabili a situazioni esauritesi nell'ambito del rapporto di lavoro. (Conf 3072/83, mass n 427977; (Conf 5225/82, mass n 423052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)