Sez. 5, Sentenza n. 1976 del 22/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208547 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità per manifesta infondatezza - Valutazione delle nuove prove - Criteri.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di ammissibilità della richiesta di revisione la preliminare delibazione della corte d'appello ai fini del giudizio di manifesta infondatezza deve rispettare l'esigenza, per un verso, di compiere una valutazione complessiva e seria, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, delle prove acquisite e da acquisire e, per altro verso, di evitare un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)