Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19858 del 28/09/2011 (Rv. 619643 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI | Questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento - Delibazione ad opera del giudice d'esecuzione, d'ufficio o a seguito di opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Provvedimento di estinzione della procedura esecutiva - Rimedi - Conseguenze - Ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva, nonché dell'estinzione della procedura esecutiva - Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Esperibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI
Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una precedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)