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Sez. 5, Sentenza n. 8462 del 09/07/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 208608 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Rivalutazione giuridica del fatto - Esclusione - Mero contrasto di principio tra due sentenze - Esclusione - Contrasto tra gli elementi storici del fatto - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208608-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

L'art. 630 comma 1 lett. a cod. proc. pen., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto - reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta. La norma dunque non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilità, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi. Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere a pena di inammissibilità tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e pertanto non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)